Paradossalmente, qualche volta, il sistema politico sembra incoraggiare chi specula sul lavoro e non chi investe e crede nel lavoro, perché, per una logica folle, crea burocrazia e controlli partendo dalla ipotesi che gli attori dell’economia siano speculatori, e così , chi speculatore non è rimane svantaggiato e chi lo è riesce a trovare i mezzi per eludere i controlli e raggiungere i suoi obiettivi. Si sa che regolamenti e leggi pensati per i disonesti finiscono per penalizzare gli onesti con conseguenze che si estendono anche agli ignari fruitori di un Servizio.
Questo può essere il caso di una vicenda che sta assumendo, sempre più, caratteristiche kafkiane e riguarda Il Ministero della Salute che ha deciso di esprimersi anche sulle modalità di spedizione della cannabis medica al paziente . O meglio, ha deciso di esprimersi sulle modalità per impedire la spedizione della cannabis medica al paziente. Facciamo un passo indietro affinchè chi mi legge abbia le idee più chiare.
La Cannabis Medica è un farmaco che viene lavorato solo nelle Farmacie Galeniche. Farmacie che preparano il farmaco nei propri laboratori. Fino ad oggi, il medico specialista che prescriveva la cannabis medica, consegnava la prescrizione al paziente, il quale si rivolgeva alla Farmacia Galenica di fiducia per la preparazione . La inviolabile libertà di scelta del cittadino/paziente è sacrosanta. Cosicchè il paziente/cittadino, poteva scegliere anche una Farmacia Galenica a centinaia di km di distanza poiché, una volta pronto il farmaco, il paziente inviava un corriere per il ritiro e la consegna a domicilio. Inoltre, nelle nostre Regioni, non tutte le Farmacie posseggono un laboratorio galenico, motivo per il quale la distanza giustificava la spedizione. Ebbene, adesso, il Ministero comunica che :” la dispensazione del medicinale, ai sensi dell’articolo 45 del DPR 309/90, deve essere effettuata in farmacia, dietro prestazione di ricetta medica, direttamente al paziente o a persona delegata”.
Cosa accade se la Farmacia Galenica si trova a 200 km di distanza oppure fuori Regione ? Cosa accade se il paziente, per problemi di salute non può ritirarla ? Cosa accade se un delegato dal paziente non può permettersi, per problemi di lavoro, famiglia ecc.. di prendere un giorno di permesso per andare a ritirare il farmaco in una Farmacia Galenica distante centinaia di km ? Quando il Ministero della Salute ha deciso, fra le tante cose importantissime alle quali pensare, di esprimersi in tal senso , ha pensato alle ricadute nella vita reale ? Colui o Coloro che hanno normato, si sono messi, anche solo per 15 minuti, nei panni dei nostri pazienti, dei parenti, della famiglia? Ha/ hanno pensato alla responsabilità ed all’etica nei riguardi di cosi tante persone? Il principio di responsabilità, soprattutto per coloro che decidono le regole, in nome e per conto di milioni di persone, è il riflesso dell’intenzione di chi agisce nella realtà e lo vincola direttamente alla giustizia. In tal senso, Il principio di responsabilità è la quintessenza dell’etica perché mette in evidenza se nell’intenzione di chi compie un’azione del genere ci sia la consapevolezza dell’importanza del prendersi “cura” dei propri simili. All’interno della componente di una norma sono essenzialmente due le questioni che la legano con l’etica: la relazione tra etica e norme giuridiche e quella più profonda tra etica e norme morali. Da Medico, non posso esimermi dall’affermare che qualunque Legge o Norma deve possedere quel concetto di valore che fornisce la base giustificativa delle scelte legislative e politiche. Il concetto di valore non è un semplice ideale, è il criterio di giudizio. Il valore è una disciplina intelligente delle scelte che può portare ad eliminarne alcune perché irrazionali o dannose, e può condurre a privilegiarne altre.
La Corte Costituzionale ha affermato più volte, riguardo all’inviolabile diritto alla Salute, la necessità di effettuare il bilanciamento tra valori costituzionali; ha sempre fatto presente però che questa operazione vuole l’attenta ponderazione della rilevanza costituzionale dei valori in campo e, con riguardo specifico sempre al diritto alla salute, non è ammissibile che l’esito del bilanciamento sia un pregiudizio delle prerogative fondamentali derivanti dal diritto di cui siamo titolari. Un Diritto che si manifesta anche attraverso la libertà di scelta.
All’articolo 15 della legge 475/1968 viene sancito il diritto del cittadino alla libera scelta della Farmacia alla quale rivolgersi. Una Legge che ha delineato e riconosciuto, 52 anni fa, il diritto alla scelta . Al tempo stesso, però, si intravede una contrapposizione tra “diritti vecchi” e “diritti nuovi”, come se il tempo dovesse consumare quelli più lontani, lasciando poi il campo libero ad un prodotto più aggiornato e scintillante.
Legiferare deve includere e rispettare il mantenimento di diritti o crearne di nuovi collocati là dove si fa più intensa l’influenza dell’economia e della scienza. Tutto questo mi induce a ritenere che ogni nuova generazione di strumenti giuridici condanna all’obsolescenza e all’abbandono definitivo tutte le precedenti. Non sto dicendo che nei diritti sia l’unica salvezza, ma auspico una tessitura giuridica che possa offrire a tutti la possibilità d’essere riconosciuti come cittadini, e non d’essere confinati nella condizione di sudditi, clienti, vittime.